Art. 4.
(Statuto).

      1. La Fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalità di organizzazione delle mostre e delle manifestazioni, delle attività di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarietà tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3.
      2. Lo statuto è predisposto e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9, sentiti il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11 e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed è approvato, entro trenta giorni dalla data della sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      3. Per le modificazioni dello statuto si applica quanto previsto dal comma 2.

 

Pag. 5